Quando la fermata alla pompa può diventare un salasso inatteso.

C’è una sottile e opaca linea d’ombra che si sta allungando sui distributori di carburante lungo tutto il territorio nazionale. In un periodo storico segnato da una pressione inflazionistica senza precedenti e da tariffe alla pompa che continuano a erodere i bilanci di famiglie, pendolari e imprese di autotrasporto, pare moltiplicarsi un fenomeno tanto diffuso quanto intollerabile: i tabelloni luminosi dei prezzi esposti lungo le strade lasciati spenti, oscurati o parzialmente illeggibili.
Un’abitudine che molti automobilisti liquidano con rassegnazione come un semplice “disservizio tecnico”, ma che in realtà configura una violazione palese dei diritti del consumatore e, cosa ben più grave, un vero e proprio illecito amministrativo. Entrare in una stazione di servizio senza conoscere preventivamente il costo al litro di benzina e gasolio non è solo un salto nel buio economico: è la negazione stessa del principio cardine della concorrenza e della trasparenza commerciale.
Il quadro normativo: la trasparenza non è un optional
Contrariamente a quanto si possa pensare, la gestione della cartellonistica stradale dei carburanti non è affidata al libero arbitrio o alla tolleranza dei gestori. La materia è regolata da un impianto normativo stratificato e rigoroso, finalizzato proprio a tutelare l’anello debole della catena: l’automobilista.
Il pilastro fondamentale è rappresentato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma Bersani del commercio) che, all’articolo 14, introduce l’obbligo generale della pubblicità dei prezzi per tutti i prodotti offerti al dettaglio, specificando che questi debbano essere “ben visibili e chiaramente leggibili”.
Nel settore specifico dei carburanti, la disciplina è stata blindata dal Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. È l’articolo 19 di questo decreto — e non l’articolo 17, che riguarda invece la liberalizzazione dei contratti di fornitura tra gestori e compagnie petrolifere — a stabilire l’obbligo per i gestori di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati. La norma specifica che la pubblicità deve riguardare i prezzi effettivamente erogati, distinguendo chiaramente tra la modalità “Self-service” e la modalità “Servito”.
Le caratteristiche tecniche di visibilità dei cartelli — dimensioni, ordine di esposizione dei carburanti, leggibilità dalla strada prima dell’accesso all’area di rifornimento — sono state definite dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013, attuativo proprio dell’articolo 19 del Decreto Liberalizzazioni, così da garantire la piena libertà di scelta dell’utente prima che quest’ultimo impegni la corsia di ingresso.
Le sanzioni: cosa rischia chi “spegne la luce”
La violazione di questi obblighi non si risolve con una semplice tirata d’orecchie. Le sanzioni pecuniarie previste dall’ordinamento sono severe. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, la mancata esposizione dei prezzi o l’esposizione in modo non visibile — come il tabellone spento nelle ore notturne o diurne — comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 3.098 euro.
Inoltre, il Decreto Trasparenza del 2023 (D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23) ha ulteriormente inasprito i controlli, introducendo l’obbligo di comunicazione giornaliera dei prezzi al Ministero tramite la piattaforma Osservaprezzi Carburanti — un obbligo oggi disciplinato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, che ha sostituito integralmente, dal 1° agosto 2023, i precedenti decreti attuativi del 2010 e del 2013 in materia di comunicazione dei prezzi. Sebbene il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1806 del 23 febbraio 2024, abbia annullato l’articolo 7 dello stesso decreto — quello relativo all’obbligo di esporre il cartello del “prezzo medio regionale”, giudicato manifestamente irragionevole e sproporzionato — la pronuncia ha lasciato del tutto immutato, intatto e tassativo l’obbligo originario di esporre in modo chiaro e leggibile il proprio prezzo effettivamente praticato.
L’appello ai consumatori: tolleranza zero e controlli a tappeto
Tenere spenti i display stradali impedisce il confronto immediato dei prezzi tra distributori concorrenti sulle medesime arterie o tratte autostradali, costringendo il cittadino a subire passivamente la tariffa una volta posizionata l’auto davanti alla pompa. Una condotta che altera il mercato e che, in un contesto macroeconomico già fortemente gravato dal carovita, assume i contorni di una vera e propria ingiustizia sociale.
Di fronte a questo scenario, non è più tempo di voltarsi dall’altra parte e appare quantomai necessario che gli organi di vigilanza sul territorio — in primis la Guardia di Finanza, quale nucleo speciale a tutela del mercato, ma anche le forze di Polizia Locale per le verifiche di competenza commerciale — intensifichino i controlli a tappeto lungo le strade e le autostrade italiane.
Gli automobilisti non sono sudditi da spremere nel silenzio di un tabellone spento, ma consumatori titolari di precisi diritti legali. Invitiamo i cittadini a non subire passivamente e a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o display spento al numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza. Spegnere i prezzi per accendere i profitti non può e non deve diventare la normalità, né ora né mai.
D.V.